(Regolamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
 
  Si procede alla licitazione privata: 
 
    a) invitando per mezzo di  avvisi  particolari  persone  o  ditte
ritenute idonee per  l'oggetto  della  licitazione,  a  comparire  in
luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte; 
 
    b) mediante l'invio, alle persone che  si  presumono  idonee  per
l'oggetto della licitazione,  di  uno  schema  di  atto  in  cui  sia
descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali,
con invito di restituirlo munito della propria firma e colla  offerta
del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto  o  con
l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia  stato
stabilito dall'amministrazione. 
 
  Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la
licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. 
 
  Se altrimenti non sia  stato  indicato  negli  avvisi,  l'autorita'
delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta
a miglioramento di  quella  piu'  vantaggiosa  presentata,  aggiudica
l'impresa, seduta stante, al migliore offerente. 
 
  Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto, in un
giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a  concorrere,
procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni  ricevute,
e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente,  stendendo
verbale di deliberamento dal quale  risultino  le  ditte  invitate  a
concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. 
 
  Tale  verbale  deve  essere  corredato   anche   di   copia   delle
obbligazioni  ricevute  dalle  ditte  concorrenti   e   non   rimaste
deliberatarie. 
 
  Sono applicabili alle licitazioni private le  norme  sancite  dagli
articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83. 
 
  Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle offerte segrete
di cui all'articolo 73,  lettera  b),  cio'  deve  essere  dichiarato
nell'invito. 
 
  Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per  persona  da
nominare.