(Regolamento-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
 
  Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le  persone  o
ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge,
presentano il  progetto  di  lavori  o  delle  forniture  coi  prezzi
relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito. 
 
  L'amministrazione  procede  insindacabilmente   alla   scelta   del
progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo  creda  necessario,
il parere di una Commissione all'uopo  nominata,  e  stipula  poi  il
contratto con l'offerente prescelto.