(Codice di procedura penale-art. 73)
 
                               Art. 73 
 
                 (Astensione del pubblico ministero) 
 
  Il rappresentante del pubblico ministero non puo'  essere  ricusato
per alcun motivo, ma ha la facolta' di astenersi per gravi ragioni di
convenienza.   Tali   ragioni   sono    valutate    insindacabilmente
dall'immediato capo gerarchico.