(Codice di procedura penale-art. 74)
 
                               Art. 74 
 
(Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero  o  del
                              pretore) 
 
  Il pubblico ministero o il pretore per i reati  di  sua  competenza
inizia ed esercita  con  le  forme  stabilite  dalla  legge  l'azione
penale, a norma dell'articolo 1. 
 
  Il pubblico ministero, se  ritiene  che  la  competenza  spetta  al
pretore, gli trasmette  gli  atti  per  il  procedimento,  salvo  che
intenda valersi della facolta' stabilita nel capoverso  dell'articolo
31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto  non
appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria,  trasmette  gli  atti
all'Autorita' competente. In tal caso si applica la disposizione  del
capoverso  dell'articolo  33,  sostituito  al  mandato  l'ordine   di
arresto. 
 
  Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba procedere per
la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della  denuncia,
della querela o dell'istanza, e  non  ha  gia'  fatto  richiesta  per
l'istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio, ordina
la trasmissione degli atti all'archivio. Il  pretore  provvede  nello
stesso modo. Il procuratore del Re e il pretore che hanno ordinato la
trasmissione degli atti all'archivio ne informano rispettivamente  il
procuratore generale  e  il  procuratore  del  Re,  i  quali  possono
richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.