Art. 74 (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore) Il pubblico ministero o il pretore per i reati di sua competenza inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l'azione penale, a norma dell'articolo 1. Il pubblico ministero, se ritiene che la competenza spetta al pretore, gli trasmette gli atti per il procedimento, salvo che intenda valersi della facolta' stabilita nel capoverso dell'articolo 31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto non appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti all'Autorita' competente. In tal caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine di arresto. Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, e non ha gia' fatto richiesta per l'istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio, ordina la trasmissione degli atti all'archivio. Il pretore provvede nello stesso modo. Il procuratore del Re e il pretore che hanno ordinato la trasmissione degli atti all'archivio ne informano rispettivamente il procuratore generale e il procuratore del Re, i quali possono richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.