(Codice di procedura penale-art. 76)
 
                               Art. 76 
 
          (Richieste e conclusioni del pubblico ministero) 
 
  Nel corso del procedimento penale il giudice non  puo'  deliberare,
se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi  eccettuati  dalla
legge. 
 
  Il  pubblico  ministero  deve   proporre   richieste   motivate   e
conclusioni specifiche, e non  puo'  rimettersi  alla  decisione  del
giudice. 
 
  Nel dibattimento il pubblico ministero  propone  oralmente  le  sue
conclusioni e nello stesso modo puo'  proporle  nei  procedimenti  in
camera di consiglio, quando ha facolta' d'intervenirvi.  Negli  altri
casi deve proporle per iscritto.