Art. 76 (Richieste e conclusioni del pubblico ministero) Nel corso del procedimento penale il giudice non puo' deliberare, se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge. Il pubblico ministero deve proporre richieste motivate e conclusioni specifiche, e non puo' rimettersi alla decisione del giudice. Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni e nello stesso modo puo' proporle nei procedimenti in camera di consiglio, quando ha facolta' d'intervenirvi. Negli altri casi deve proporle per iscritto.