(Codice di procedura penale-art. 77)
 
                               Art. 77 
 
             (Poteri coercitivi del pubblico ministero) 
 
  Al  pubblico  ministero  appartengono  nell'esercizio   delle   sue
funzioni gli stessi  poteri  che  appartengono  al  giudice  a  norma
dell'articolo 146.