(Testo Unico-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
 
Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454. Art. 1 e 2 R. decreto-legge 11
settembre 1919, n. 1764. Art. 2 R. decreto-legge 2 febbraio 1922,  n.
164. Art. 1 e 3  R.  decreto  2  luglio  1922,  n.  910.  Art.  1  R.
decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge  9
luglio 1923, n. 1635 e 1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile  1924,
n. 726. Art. 1, lettera b) R. decreto-legge 31 marzo  1925,  n.  364.
Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27  maggio  1929,
                               n. 848. 
 
  Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore  a
L. 900 e' dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di  L.  1250
dal 1° aprile 1925. 
  L'assegno anzidetto e' di lire 360 dal 1° gennaio 1901, di  L.  500
dal 1° luglio 1919, e di lire 1000 dal 1° luglio  1920  al  31  marzo
1925. 
  Ove le parrocchie godano di antichi assegni erariali di congrua,  o
di assegni in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio
1887, n. 4727, di cui  all'art.  68,  viene  corrisposta  all'economo
spirituale, a titolo di  assegno  complementare,  solo  la  eventuale
differenza per raggiungere limiti di cui sopra.