Art. 70. Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454. Art. 1 e 2 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764. Art. 2 R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 1 e 3 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635 e 1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. Art. 1, lettera b) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 e' dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 1250 dal 1° aprile 1925. L'assegno anzidetto e' di lire 360 dal 1° gennaio 1901, di L. 500 dal 1° luglio 1919, e di lire 1000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925. Ove le parrocchie godano di antichi assegni erariali di congrua, o di assegni in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, di cui all'art. 68, viene corrisposta all'economo spirituale, a titolo di assegno complementare, solo la eventuale differenza per raggiungere limiti di cui sopra.