(Testo Unico-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
 
Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 4 Legge 30  dicembre
1900, n. 454. Art. 3 R. decreto-legge 11  settembre  1919,  n.  1764.
Art. 4 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R.  decreto-legge  31
marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928,  n.  1315.  Art.  25
                    Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Agli economi spirituali di parrocchie  vacanti  aventi  un  reddito
netto beneficiario inferiore a L. 900 e' dovuto l'assegno  per  spese
di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare ed  in  difetto
da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25, fino al  limite  di  L.
525 dal 1° aprile 1925. 
  Il limite anzidetto e' di L. 135 dal 1° gennaio 1901, di L. 150 dal
1° febbraio 1918, di L. 225 dal 1° luglio 1919 e di  L.  375  dal  1°
luglio 1920 al 31 marzo 1925. 
  Ove le parrocchie godano di assegni a titolo di spese di culto o di
ufficiatura della chiesa, di cui all'ultimo comma  dell'art.  68,  e'
dovuto  agli  economi  spirituali  solo  l'eventuale  differenza  per
raggiungere i limiti di cui sopra.