Art. 71. Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454. Art. 3 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764. Art. 4 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 900 e' dovuto l'assegno per spese di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare ed in difetto da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25, fino al limite di L. 525 dal 1° aprile 1925. Il limite anzidetto e' di L. 135 dal 1° gennaio 1901, di L. 150 dal 1° febbraio 1918, di L. 225 dal 1° luglio 1919 e di L. 375 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925. Ove le parrocchie godano di assegni a titolo di spese di culto o di ufficiatura della chiesa, di cui all'ultimo comma dell'art. 68, e' dovuto agli economi spirituali solo l'eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.