Art. 72. Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454. Art. 4 R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764. Art. 5 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Gli assegni dovuti agli economi spirituali, come dagli articoli precedenti, sono corrisposti sul bilancio del Fondo per il culto e sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.