(Testo Unico-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
 
Art. 4 Legge 30 dicembre 1900, n. 454. Art.  4  R.  decreto-legge  11
  settembre 1919, n. 1764. Art. 5 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Gli assegni dovuti agli economi  spirituali,  come  dagli  articoli
precedenti, sono corrisposti sul bilancio del Fondo per  il  culto  e
sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.