(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
              Art. 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Gli  economi  spirituali  di  parrocchie  non   congruate   debbono
trasmettere all'amministrazione  del  Fondo  per  il  culto  apposita
domanda, su carta bollata, corredata dai seguenti documenti in  carta
libera: 
 
  a) bolla di nomina, e se placitata anteriormente al 7 giugno  1929,
il R. Placet in originale od in copia autentica; 
 
  b) una dichiarazione dell'Ufficio per gli affari di  culto  da  cui
risulti, a seconda dei casi, la data e la  causa  della  vacanza  del
beneficio, cioe' se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso
del  titolare,  oppure  la   data   della   cessazione   dall'ufficio
dell'economo spirituale predecessore di colui che presenta la domanda
e la data in cui questi ha assunto la reggenza del beneficio; 
 
  c) uno stato attivo e passivo, da rilasciarsi dall'Ufficio  di  cui
sopra, contenente la situazione patrimoniale del  beneficio  all'atto
della vacanza. 
 
  L'amministrazione del Fondo per il culto, sulla base dello stato di
cui  alla  lettera  c),  accerta  il  reddito   netto   beneficiario,
richiedendo, ove ne sia il caso, i documenti di cui al capo I.