Art. 39. Art. 2 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Gli economi spirituali di parrocchie non congruate debbono trasmettere all'amministrazione del Fondo per il culto apposita domanda, su carta bollata, corredata dai seguenti documenti in carta libera: a) bolla di nomina, e se placitata anteriormente al 7 giugno 1929, il R. Placet in originale od in copia autentica; b) una dichiarazione dell'Ufficio per gli affari di culto da cui risulti, a seconda dei casi, la data e la causa della vacanza del beneficio, cioe' se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso del titolare, oppure la data della cessazione dall'ufficio dell'economo spirituale predecessore di colui che presenta la domanda e la data in cui questi ha assunto la reggenza del beneficio; c) uno stato attivo e passivo, da rilasciarsi dall'Ufficio di cui sopra, contenente la situazione patrimoniale del beneficio all'atto della vacanza. L'amministrazione del Fondo per il culto, sulla base dello stato di cui alla lettera c), accerta il reddito netto beneficiario, richiedendo, ove ne sia il caso, i documenti di cui al capo I.