(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
Art. 1  R.  decreto-legge  28  febbraio  1924,  n.  354.  Art.  2  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Per le parrocchie gia' congruate, gli assegni  sono  concessi  agli
economi spirituali, anche di ufficio, quando l'amministrazione sia in
possesso degli elementi all'uopo necessari.