Art. 40. Art. 1 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 2 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Per le parrocchie gia' congruate, gli assegni sono concessi agli economi spirituali, anche di ufficio, quando l'amministrazione sia in possesso degli elementi all'uopo necessari.