(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
                        (Art. 48 T. U. 1926). 
 
  Una  commissione  tecnica  nominata  dal  prefetto   determina   le
condizioni alle quali debbono  soddisfare  i  locali  destinati  alla
fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. 
 
  Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico  di  chi
domanda la licenza.