(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
                        (Art. 56 T. U. 1926). 
 
  Senza licenza  dell'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  non
possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi
di artificio, innalzarsi aerostati con  fiamme,  o  in  genere  farsi
esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato  o  nelle  sue
adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. 
 
  E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.