Art. 61. Art. 60 T. U. 1926). L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.