(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
                        Art. 60 T. U. 1926). 
 
  L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita'
comunale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto
nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via ; che  tale  accesso
sia illuminato fino a una data ora, e nelle  altre  resti  chiuso  se
manca il custode. 
 
  Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.