(Testo unico-art. 45)
                              Art. 45. 
 
(Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7 R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 14, commi 1°,  5°,  6°  e  7°,
decreto-legge 27 ottobre 1927,  n.  2135  -  Art.  8,  comma  2°,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di  ogni
Universita' e Istituto superiore il contributo  annuo  a  carico  del
bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il  provento
delle  tasse  di  esercizio  della  libera  docenza,  delle  tasse  e
sopratasse  scolastiche  e  dei  contributi   di   qualsiasi   natura
corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli articoli  152  e
194 - dei diritti di segreteria,  delle  prestazioni  ed  opere  che,
sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire. 
  I contributi che le Provincie, i Comuni e  i  Consigli  provinciali
dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di  versare
alle Regie Universita' o ai Regi Istituti superiori, debbono,  quando
l'Istituto superiore interessato ne  faccia  richiesta  al  prefetto,
essere garantiti  mediante  delegazione  sulle  sovraimposte,  o,  in
mancanza,  su  altri  cespiti  dati  in  riscossione  al   ricevitore
provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con  l'obbligo  del
non riscosso per riscosso. 
  La delegazione deve essere rilasciata per il  periodo  uguale  alla
rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Universita' o
dell'Istituto superiore interessato. 
  Il  ricevitore  provinciale  e  l'esattore  delle  imposte  dirette
rispondono in proprio delle somme per  le  quali  hanno  ricevuto  la
delegazione in  favore  dell'Universita'  o  dell'Istituto  superiore
interessato.