Art. 46. (Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Universita', e Istituto medesimo e passa, in loro proprieta' tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.