(Testo unico-art. 46)
                              Art. 46. 
 
(Art. 67, R. decreto 30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  11,  R.
decreto-legge 6 novembre 1924,  n.  1851  -  Art.  8,  comma  1°,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito  e
perpetuo  uso  degli  immobili   dello   Stato   posti   a   servizio
dell'Universita', e Istituto medesimo e  passa,  in  loro  proprieta'
tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.