(Testo unico-art. 47)
                              Art. 47. 
 
(Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 45 R.  decreto
30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma  1°,  R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  Tutti  gli  oggetti  mobili  delle  Universita'  e  degli  Istituti
superiori,  a  qualunque  categoria  appartengano,   debbono   essere
inscritti in  apposito  inventario  e  dati  in  consegna  a  persone
responsabili della loro conservazione.