Art. 47. (Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 45 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Tutti gli oggetti mobili delle Universita' e degli Istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.