Art. 49. Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.