(Testo unico-art. 49)
                              Art. 49. 
 
  Gli  Istituti  scientifici  delle  Universita'  e  degli   Istituti
superiori,  compatibilmente  con  la  loro  funzione  scientifica   e
didattica,   possono   eseguire,   su   commissione   di    pubbliche
amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove  ed
esperienze. 
  Nelle cliniche universitarie  possono  essere  accolti  ammalati  a
pagamento. 
  Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione
e l'erogazione dei proventi relativi nonche'  tutte  le  disposizioni
per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.