(Testo unico-art. 50)
                              Art. 50. 
 
         (Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102). 
 
  Nel caso di soppressione di Universita'  o  Istituti  di  cui  alla
tabella B gli immobili dello Stato, gia' a servizio delle Universita'
o  Istituti  medesimi,  saranno  destinati  a   scopi   di   pubblica
istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni  o  delle
Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi  natura  sara'
invece dato in proprieta' ad  Universita'  o  Istituti  di  cui  alle
tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti  superiori  con
ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno  e  della  qualita'
del materiale medesimo. 
  Nel caso di  soppressione  parziale  di  Facolta'  o  Scuole  anche
appartenenti a Universita' o Istituti  di  cui  alla  tabella  A,  le
disposizioni del precedente comma  verranno  applicate  limitatamente
agli immobili e al materiale mobile gia' a servizio delle Facolta'  o
Scuole soppresse.