Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia; 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste; 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze; 5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona; 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina; 8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari. Il Tribunale e' costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio Civile designati dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nominati, con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. A ciascun giudice e' assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta. I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.