(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 138)
                              Art. 138. 
 
  Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di  Corte  di  Appello  e'
istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche: 
 
  1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di  Torino
e Genova; 
 
  2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di  Milano
e Brescia; 
 
  3 - Venezia: per  le  circoscrizioni  delle  Corti  di  Appello  di
Venezia e Trieste; 
 
  4 - Firenze: per  le  circoscrizioni  delle  Corti  di  Appello  di
Bologna e Firenze; 
 
  5 Roma: per le circoscrizioni  delle  Corti  di  Appello  di  Roma,
Aquila ed Ancona; 
 
  6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli,
Bari e Catanzaro; 
 
  7 - Palermo: per  le  circoscrizioni  delle  Corti  di  Appello  di
Palermo, Catania e Messina; 
 
  8 - Cagliari: per la  circoscrizione  della  Corte  di  Appello  di
Cagliari. 
 
  Il Tribunale e' costituito da una sezione della  Corte  di  Appello
designata  dal  primo  presidente,  alla  quale  sono  aggregati  tre
funzionari del Genio Civile designati dal  presidente  del  Consiglio
Superiore dei lavori pubblici  e  nominati,  con  decreto  Reale,  su
proposta del Ministro Guardasigilli. 
 
  Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
 
  A ciascun giudice e' assegnata per  ogni  seduta  una  medaglia  di
presenza di lire trenta. 
 
  I Tribunali delle acque pubbliche decidono con  intervento  di  tre
votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.