Art. 139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Esso e' composto di: a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado di presidente di sezione di Corte di Cassazione o altro grado parificato primo presidente di Corte d'Appello, al quale rimane a tutti gli effetti parificato; b) quattro consiglieri di Stato; c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione; d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva. In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c). I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, i membri tecnici dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura. Al presidente del Tribunale Superiore delle acque e' assegnata una indennita' annua di lire seimila e a ciascun giudice di lire quattromila. Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.