(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139)
                              Art. 139. 
 
  E' istituito in  Roma,  con  sede  nel  palazzo  di  Giustizia,  il
Tribunale Superiore delle acque pubbliche. 
 
  Esso e' composto di: 
 
    a) un presidente, nominato con  decreto  Reale  su  proposta  del
Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri,  e  scelto
fra i magistrati aventi grado di presidente di sezione  di  Corte  di
Cassazione  o  altro  grado  parificato  primo  presidente  di  Corte
d'Appello, al quale rimane a tutti gli effetti parificato; 
 
    b) quattro consiglieri di Stato; 
 
    c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione; 
 
    d) tre tecnici, membri  effettivi  del  Consiglio  Superiore  dei
lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva. 
 
  In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra  i
membri indicati nelle lettere b) e c). 
 
  I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con  decreto  Reale
su proposta del Ministro Guardasigilli  e  designati  consiglieri  di
Stato  dal  presidente  del  Consiglio  stesso;  i   consiglieri   di
Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione,  i  membri
tecnici dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
 
  Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica  cinque
anni e possono essere riconfermati. 
 
  Il  presidente  del  Tribunale  Superiore  puo'  essere   collocato
temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura. 
 
  Al presidente del Tribunale Superiore delle acque e' assegnata  una
indennita' annua  di  lire  seimila  e  a  ciascun  giudice  di  lire
quattromila. 
 
  Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di
grazia e giustizia. 
 
  Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio  ufficio
di cancelleria. 
 
  Il cancelliere e' nominato con decreto del  Ministro  di  grazia  e
giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie
aventi grado non inferiore al settimo. 
 
  Su richiesta del Tribunale  Superiore  il  primo  presidente  della
Corte di Cassazione,  per  necessita'  di  servizio,  puo'  applicare
temporaneamente a detto ufficio cancellieri  o  aggiunti  addetti  ad
altre autorita' giudiziarie di Roma.