(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 140)
                              Art. 140. 
 
  Appartengono in primo grado alla  cognizione  dei  Tribunali  delle
acque pubbliche: 
 
  a) le controversie intorno alla demanialita' delle acque; 
 
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini,  loro  alveo  e
sponde; 
 
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle
derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; 
 
  d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la  occupazione
totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e  le  indennita'
previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno  1865,  n.  2359,  in
conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di  opere  idrauliche,  di
bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. 
 
  Per quanto  riguarda  la  determinazione  peritale  dell'indennita'
prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo  il
disposto dell'articolo 33 della presente legge; 
 
  e)  le  controversie  per  risarcimenti  di  danni  dipendenti   da
qualunque  opera  eseguita  dalla  pubblica  amministrazione   e   da
qualunque  provvedimento  emesso  dall'autorita'   amministrativa   a
termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25  luglio  1904,
n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio  1911,  n.
774; 
 
f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del  testo  unico  delle
   leggi sulla pesca, approvato con R. decreto  8  ottobre  1931,  n.
   1604.