(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 141)
                              Art. 141. 
 
  Le azioni possessorie e quella di denuncia  di  nuova  opera  e  di
danno temuto nelle materie di cui all'articolo  precedente  non  sono
proponibili   avverso    provvedimenti    e    atti    dell'autorita'
amministrativa. 
 
  In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente
per territorio. 
 
  Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo  Tribunale
delle acque pubbliche.