Art. 141. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.