Art. 143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonche' contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti. Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.