(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 143)
                              Art. 143. 
 
  Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore  delle
acque pubbliche: 
 
  a) i  ricorsi  per  incompetenza,  per  eccesso  di  potere  e  per
violazione  di  legge  avverso  i  provvedimenti   definitivi   presi
dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; 
 
  b)  i  ricorsi,  anche  per  il  merito,  contro  i   provvedimenti
definitivi dell'autorita'  amministrativa  adottati  ai  sensi  degli
articoli  217  e  221  della  presente  legge;   nonche'   contro   i
provvedimenti definitivi adottati  dall'autorita'  amministrativa  in
materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2  del
testo unico delle leggi  sulle  opere  idrauliche  approvato  con  R.
decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della  legge
13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n.  1688,  e
degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; 
 
  c) i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore
delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del
testo unico delle leggi sulla  pesca,  approvato  con  R.  decreto  8
ottobre 1931, n. 1604. 
 
  Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e'
di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa  sia
stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti. 
 
  Nelle  materie  indicate  nel  presente  articolo,   il   Tribunale
Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre
consiglieri di Stato e con un tecnico.