Art. 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresi' per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.