(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 145)
                              Art. 145. 
 
  La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al
penultimo comma dell'articolo  143,  e'  fatta  mediante  consegna  o
trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. 
 
  In mancanza di disposizioni per la notificazione  in  questa  forma
nei regolamenti dell'Amministrazione da cui  l'atto  o  provvedimento
emana, la notificazione si  fa  a  mezzo  della  posta,  con  lettera
raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo  di  ufficiale
giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o  ad  uno
di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza  o
nel domicilio o nella dimora. 
 
  La relazione della notificazione, redatta in doppio  originale,  e'
datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario:
se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione. 
 
  Un originale della relazione e' dato all'interessato e  l'altro  e'
rimesso all'autorita' che ha emanato l'ordine della notificazione. 
 
  Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le  disposizioni
del Codice di procedura civile,  relative  alla  notificazione  della
citazione.