(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 146)
                              Art. 146. 
 
  Qualora si pretenda che  un  atto  o  provvedimento  amministrativo
offenda interessi d'individui o  di  enti  giuridici,  i  quali,  non
essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento  medesimo,
non ne abbiano  avuto  notificazione  nelle  forme  prescritte  dagli
articoli precedenti, il termine per ricorrere  al  Tribunale  decorre
dal giorno  della  pubblicazione  di  un  estratto  di  quell'atto  o
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel  Foglio  degli
annunzi legali della provincia.