(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO 1

CODICE  DI  CONDOTTA TIPO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE NELLA
  LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 47)

1. DEFINIZIONE

   Per  molestia  sessuale  si  intende  ogni  atto  o  comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suo confronti;

2. DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

   2.1  E'  inammissibile  ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione riportata al punto 1.
   2.2  E'  sancito  il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale.
   2.3  E'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
   2.4  E'  istituita  la figura della Consigliera/del Consigliere di
fiducia,  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene
garantito  l'impegno  di  Unioncamere a sostenere ogni componente del
personale   che  si  avvalga  dell'intervento  della  Consigliera/del
Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
   2.5    Viene    garantito    l'impegno    dell'Ente   a   definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo
d'intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere   gli   Enti...  in  possesso  dei  requisiti
necessari...  oppure  individuare al proprio interno persone idonee a
ricoprire  l'incarico  alle  quali  rivolgere  un  apposito  percorso
formativo.
   2.6  E'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti,  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
   2.7  Nei  confronti  delle  lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto  previsto  dagli  articoli  55 e 56 del Decreto Legislativo n.
165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed
i  presupposti,  un'apposita  tipologia  di  infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti.
   2.8  L'Ente  si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai   propri   dipendenti   e   dirigenti,   del  presente  Codice  di
comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.

3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI

   Qualora  si  verifichi  un  atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
   L'intervento  della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi
in   tempi   ragionevolmente   brevi  in  rapporto  alla  delicatezza
dell'argomento affrontato.
   La   Consigliera/il   Consigliere,  che  deve  possedere  adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/il   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.

4. PROCEDURA INFORMALE:
INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE

   La  Consigliera/il  Consigliere,  ove  la dipendente/il dipendente
oggetto  di  molestie sessuali lo ritenga opportuno, puo' intervenire
al  fine  di  favorire  il  superamento della situazione di disagio e
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
   L'intervento   della  Consigliera/del  Consigliere  deve  avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

5. DENUNCIA FORMALE

   Ove  la  dipendente/il  dipendente oggetto delle molestie sessuali
non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del
Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con
l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al
dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara'
tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competente  dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
   Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la denuncia
potra'  essere  inoltrata  direttamente  all'Ufficio  competente  dei
procedimenti disciplinari.
   Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
   Nel  rispetto  dei  principi  che  informano  la  legge n. 125/91,
qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga  fondati  i  fatti,  adottera',  ove  lo  ritenga  opportuno,
d'intesa  con  le  OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilita' della persona.
   Sempre  nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91
e  nel  caso  in  cui  l'Ente nel corso del procedimento disciplinare
ritenga   fondati  i  fatti,  la  denunciante/il  denunciante  ha  la
possibilita'  di  chiedere  di  rimanere  al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
   Nel  rispetto  dei  principi  che  informano  la  legge n. 125/91,
qualora  l'Ente  nel  corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati  i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via temporanea, in
attesa  della  conclusione  del procedimento disciplinare, al fine di
ristabilire  nel  frattempo  un clima sereno; in tali casi e' data la
possibilita'  ad  entrambi  gli  interessati  di  espone  le  proprie
ragioni,   eventualmente   con   l'assistenza   delle  Organizzazioni
Sindacali,  ed  e'  comunque  garantito ad entrambe le persone che il
trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.

6. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

   Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti
dovranno  includere  informazioni  circa gli orientamenti adottati in
merito  alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
   L'Ente   dovra',   peraltro,   predisporre   specifici  interventi
formativi  in materia di tutela della liberta' e della dignita' della
persona   al  fine  di  prevenire  il  verificarsi  di  comportamenti
configurabili  come  molestie sessuali. Particolare attenzione dovra'
essere  posta  alla  formazione  delle  dirigenti e dei dirigenti che
dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del  rispetto della
persona  volta  alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
   Sara'  cura  dell'Ente  promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali,  la  diffusione  del Codice di condotta contro le molestie
sessuali anche attraverso assemblee interne.
   Verra'  inoltre  predisposto  del  materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
   Sara'  cura dell'Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di  valutare  l'efficacia  del Codice di condotta nella prevenzione e
nella   lotta   contro   le   molestie  sessuali.  A  tale  scopo  la
Consigliera/il  Consigliere,  d'intesa  con  il  CPO,  provvedera'  a
trasmettere   annualmente   ai   firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
   L'Ente e i soggetti firmatari del CCNL per l'adozione del presente
Codice  si  impegnano  ad  incontrarsi  al termine del primo anno per
verificare  gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro   le   molestie   sessuali   ed  a  procedere  alle  eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.


                               TABELLA I
                  INCREMENTI DEGLI STIPENDI TABELLARI:
             IMPORTI MENSILI LORDI IN EURO PER 14 MENSILITA'

                                            Incrementi in Euro

                                        dal 1/7/1999    dal 1/7/2000
====================================================================
 QUADRO INTERMEDIO                          37,30           28,92
====================================================================
1° LIVELLO                                  33,57           25,82
--------------------------------------------------------------------
2° LIVELLO                                  29,95           23,24
--------------------------------------------------------------------
3° LIVELLO                                  26,86           20,66
--------------------------------------------------------------------
4° LIVELLO                                  24,79           19,11
--------------------------------------------------------------------
5° LIVELLO                                  22,72           17,56
--------------------------------------------------------------------
6° LIVELLO                                  21,69           16,53
--------------------------------------------------------------------
7° LIVELLO                                  19,11           14,98
--------------------------------------------------------------------


                               TABELLA 2
                      NUOVI STIPENDI TABELLARI:
            IMPORTI LORDI ANNUI IN EURO PER 12 MENSILITA'

                                             Nuovi tabellari in Euro

                                        dal 1/7/1999    dal 1/7/2000
====================================================================
QUADRO INTERMEDIO                       20.037,91       20.384,97
====================================================================
1° LIVELLO                              17.179,27       17.489,15
--------------------------------------------------------------------
2° LIVELLO                              14.825,56       15.104,44
--------------------------------------------------------------------
3° LIVELLO                              12.631,41       12.879,31
--------------------------------------------------------------------
4° LIVELLO                              11.176,44       11.405,75
--------------------------------------------------------------------
5° LIVELLO                               9.929,94       10.140,65
--------------------------------------------------------------------
6° LIVELLO                               9.196,07        9.394,39
--------------------------------------------------------------------
7° LIVELLO                               7.433,87        7.613,60
--------------------------------------------------------------------

                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

   Le  parti concordano di rinviare ad apposita sequenza contrattuale
la revisione del sistema di classificazione del personale.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

   Le  parti  concordano di rinviare al contratto relativo al biennio
2001-2002,  in  coerenza  con gli indirizzi che saranno impartiti dal
Comitato  di settore, la definizione degli ulteriori aspetti relativi
alla  disciplina  della  previdenza  complementare,  con  particolare
riferimento alla misura del contributo al fondo pensione a carico del
datore  di lavoro ed alla scelta dei comparti con i quali costituire,
a condizione di reciprocita', un fondo pensione unico.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

   In  relazione  alla  previsione  contenuta nell'art. 44, comma 11,
relativa  alla  istituzione  di  una bacheca sindacale elettronica ed
all'utilizzo   di   un   indirizzo   di   posta  elettronica  con  le
rappresentanze  sindacali  sul  luogo  di  lavoro per i lavoratori in
telelavoro,  le  parti  condividono  l'esigenza  di dell'applicazione
estensiva  di  tale  innovazione  che  coinvolga  tutti  i lavoratori
dell'ente.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

   Le  parti, nel prendere atto dell'impegno assunto da Unioncamere e
Sindacati con la firma del protocollo dell'11/4/2002, si impegnano ad
avviare  il  negoziato sul biennio economico 2001-2002 subito dopo la
definizione  dell'atto  di  indirizzo  all'ARAN,  con  l'obiettivo di
pervenire   ad  una  sollecita  conclusione  del  ciclo  contrattuale
relativo al quadriennio in corso.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

   Le  parti  si danno reciprocamente atto che la revisione, anche in
modo  graduale,  della  disciplina  delle  ferie,  in coerenza con le
corrispondenti discipline contrattuali previste nei comparti pubblici
e   con   le  direttive  impartite  all'ARAN,  costituisce  obiettivo
prioritario del rinnovo contrattuale relativo al prossimo quadriennio
normativo.