ALLEGATO 1
CODICE DI CONDOTTA TIPO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 47)
1. DEFINIZIONE
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suo confronti;
2. DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO
2.1 E' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione riportata al punto 1.
2.2 E' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria
liberta' personale.
2.3 E' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
2.4 E' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di
fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene
garantito l'impegno di Unioncamere a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
2.5 Viene garantito l'impegno dell'Ente a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti... in possesso dei requisiti
necessari... oppure individuare al proprio interno persone idonee a
ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo.
2.6 E' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
2.7 Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n.
165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed
i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti.
2.8 L'Ente si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di
comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.
3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi
in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati
requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
4. PROCEDURA INFORMALE:
INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, puo' intervenire
al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla
persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
5. DENUNCIA FORMALE
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del
Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara'
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei
procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91,
qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i fatti, adottera', ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilita' della persona.
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91
e nel caso in cui l'Ente nel corso del procedimento disciplinare
ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la
possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91,
qualora l'Ente nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di
ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la
possibilita' ad entrambi gli interessati di espone le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il
trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.
6. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in
merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
L'Ente dovra', peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della
persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra'
essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
Sara' cura dell'Ente promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali anche attraverso assemblee interne.
Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
Sara' cura dell'Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e
nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla
Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
L'Ente e i soggetti firmatari del CCNL per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
TABELLA I
INCREMENTI DEGLI STIPENDI TABELLARI:
IMPORTI MENSILI LORDI IN EURO PER 14 MENSILITA'
Incrementi in Euro
dal 1/7/1999 dal 1/7/2000
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QUADRO INTERMEDIO 37,30 28,92
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1° LIVELLO 33,57 25,82
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2° LIVELLO 29,95 23,24
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3° LIVELLO 26,86 20,66
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4° LIVELLO 24,79 19,11
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5° LIVELLO 22,72 17,56
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6° LIVELLO 21,69 16,53
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7° LIVELLO 19,11 14,98
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TABELLA 2
NUOVI STIPENDI TABELLARI:
IMPORTI LORDI ANNUI IN EURO PER 12 MENSILITA'
Nuovi tabellari in Euro
dal 1/7/1999 dal 1/7/2000
====================================================================
QUADRO INTERMEDIO 20.037,91 20.384,97
====================================================================
1° LIVELLO 17.179,27 17.489,15
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2° LIVELLO 14.825,56 15.104,44
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3° LIVELLO 12.631,41 12.879,31
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4° LIVELLO 11.176,44 11.405,75
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5° LIVELLO 9.929,94 10.140,65
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6° LIVELLO 9.196,07 9.394,39
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7° LIVELLO 7.433,87 7.613,60
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti concordano di rinviare ad apposita sequenza contrattuale
la revisione del sistema di classificazione del personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano di rinviare al contratto relativo al biennio
2001-2002, in coerenza con gli indirizzi che saranno impartiti dal
Comitato di settore, la definizione degli ulteriori aspetti relativi
alla disciplina della previdenza complementare, con particolare
riferimento alla misura del contributo al fondo pensione a carico del
datore di lavoro ed alla scelta dei comparti con i quali costituire,
a condizione di reciprocita', un fondo pensione unico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione alla previsione contenuta nell'art. 44, comma 11,
relativa alla istituzione di una bacheca sindacale elettronica ed
all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro per i lavoratori in
telelavoro, le parti condividono l'esigenza di dell'applicazione
estensiva di tale innovazione che coinvolga tutti i lavoratori
dell'ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, nel prendere atto dell'impegno assunto da Unioncamere e
Sindacati con la firma del protocollo dell'11/4/2002, si impegnano ad
avviare il negoziato sul biennio economico 2001-2002 subito dopo la
definizione dell'atto di indirizzo all'ARAN, con l'obiettivo di
pervenire ad una sollecita conclusione del ciclo contrattuale
relativo al quadriennio in corso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che la revisione, anche in
modo graduale, della disciplina delle ferie, in coerenza con le
corrispondenti discipline contrattuali previste nei comparti pubblici
e con le direttive impartite all'ARAN, costituisce obiettivo
prioritario del rinnovo contrattuale relativo al prossimo quadriennio
normativo.