(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 64)
                              Art. 64. 
                      (Atti a titolo gratuito). 
 
  Sono privi di  effetto  rispetto  ai  creditori,  se  compiuti  dal
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,  gli
atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di  pubblica  utilita',  in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.