(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 65)
                              Art. 65. 
                            (Pagamenti). 
 
  Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di  crediti
che  scadono  nel  giorno  della  dichiarazione   di   fallimento   o
posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei
due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.