(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 66)
                              Art. 66. 
                   (Azione revocatoria ordinaria). 
 
  Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le  norme
del codice civile. 
  L'azione si propone  dinanzi  al  tribunale  fallimentare,  sia  in
confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi  aventi
causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.