(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 67)
                              Art. 67. 
            (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). 
 
  Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non  conosceva  lo
stato d'insolvenza del debitore: 
  1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni  anteriori  alla
dichiarazione di fallimento, in cui  le  prestazioni  eseguite  o  le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio'  che  a
lui e' stato dato o promesso; 
  2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili  non
effettuati con danaro o con altri  mezzi  normali  di  pagamento,  se
compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 
  3) i pegni, le anticresi e le ipoteche  volontarie  costituiti  nei
due anni  anteriori  alla  dichiarazione  di  fallimento  per  debiti
preesistenti non scaduti; 
  4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o  volontarie
costituiti entro l'anno anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento
per debiti scaduti. 
  Sono altresi' revocati, se il  curatore  prova  che  l'altra  parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi
di un diritto di prelazione per  debiti  contestualmente  creati,  se
compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito
su pegno, limitatamente a  queste  operazioni,  e  agli  istituti  di
credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.