(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 69)
                              Art. 69. 
                    (Atti compiuti tra coniugi). 
 
  Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel  tempo  in
cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il
coniuge non prova che ignorava  lo  stato  d'insolvenza  del  coniuge
fallito. 
  Se il marito  esercitava  un'impresa  commerciale  al  tempo  della
celebrazione  del  matrimonio,  o  se  ha  iniziato  l'esercizio   di
un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per  la
dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito  durante
il  matrimonio  per  titolo  diverso  da  quello  di  successione   o
donazione. 
  Nei casi suddetti la moglie  non  puo'  esercitare  nel  fallimento
alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto  di
matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi  derivanti
dallo stesso contratto a favore del marito.