(Codice della navigazione-art. 101)
                              Art. 101. 
         (Istituzione del servizio di rimorchio marittimo). 
 
  Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di  approdo
o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non  puo'
essere   esercitato   senza   concessione,   fatta   dal   capo   del
compartimento, secondo le norme del regolamento. 
 
  L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e
le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. 
 
  Le tariffe  relative  al  servizio  sono  stabilite  dal  capo  del
compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.