Art. 103.
(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio).
Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli
elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti
dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla
trazione degli elementi medesimi.
Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e
della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.