(Codice della navigazione-art. 103)
                              Art. 103. 
          (Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio). 
 
  Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta  consegna  degli
elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita'  derivanti
dal  contratto  di  rimorchio  si  riferiscono  esclusivamente   alla
trazione degli elementi medesimi. 
 
  Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e
della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.