(Codice della navigazione-art. 106)
                              Art. 106. 
             (Soccorso prestato alla nave rimorchiata). 
 
  Il rimorchiatore che, al  fine  di  assistere  o  salvare  la  nave
rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale  di  rimorchio,
ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.