(Codice della navigazione-art. 107)
                              Art. 107. 
          (Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto). 
 
  Oltre che nei  casi  previsti  nell'articolo  70,  i  rimorchiatori
devono esser messi a disposizione delle  autorita'  portuali  che  lo
richiedano  per  qualsiasi  servizio  necessario  all'ordine  e  alla
sicurezza del porto.