(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 37)
                              Art. 37. 

 
  Le  prime  elezioni  delle  cariche  sociali,  dopo  l'approvazione
governativa  del  presente  statuto,   possono   aver   luogo   anche
anteriormente  all'adunanza  generale  ordinaria  dei  soci  prevista
dall'art. 11. 
  In tal caso, pur entrando gli eletti immediatamente in  carica,  il
computo del rispettivo periodo decorrera' dalla data della successiva
adunanza generale ordinaria.