(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 38)
                              Art. 38. 

 
  Qualora eccezionali circostanze  non  permettono  a  tutti  i  soci
dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle  elezioni
mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne
avverta l'opportunita', essere effettuate  in  via  provvisoria,  con
validita' di un anno, salvo a rinnovarle  non  appena  le  condizioni
normali consentono di procedervi in modo definitivo. 

 
                     Visto, d'ordine di S. A. R. 
                 Il Luogotenente Generale del Regno 
               Il Ministro per la pubblica istruzione 
                                MOLE'