Art. 38.
Qualora eccezionali circostanze non permettono a tutti i soci
dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle elezioni
mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne
avverta l'opportunita', essere effettuate in via provvisoria, con
validita' di un anno, salvo a rinnovarle non appena le condizioni
normali consentono di procedervi in modo definitivo.
Visto, d'ordine di S. A. R.
Il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLE'