(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 90)
                              Art. 90. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 84 e L. 20 gennaio 1946, n. 6,
                            artt. 1 e 27) 

 
  L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per  la
Camera dei Deputati, senza giustificato motivo,  e'  esposto  per  la
durata di un mese nell'albo comunale. 
  Per il periodo di cinque  anni  la  menzione  "non  ha  votato"  e'
iscritta nei certificati di buona condotta che vengano  rilasciati  a
chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo. 
  L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve  dame
giustificazione al sindaco del comune e nelle cui liste elettorali e'
iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine  previsto,
dal terz'ultimo comma dell'art.  53  per  il  deposito  dell'estratto
delle liste elettorali delle sezioni. 
  Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio  del
voto, procede alla  compilazione  dell'elenco  degli  astenuti,  agli
effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso: 
    1) i ministri di qualsiasi culto; 
    2) i candidati in una  circoscrizione  diversa  da  quella  nella
quale sono iscritti come elettori; 
    3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il  giorno
delle elezioni, in una localita' distante piu' di  trenta  chilometri
dal luogo di votazione in conseguenza: 
      a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o  la
revisione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti; 
      b) di obblighi di servizio rivile o militare; 
      c) di necessita' inerenti  alla  propria  professione,  arte  o
mestiere; 
      d) di altri gravi motivi. 
    4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto  di
voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. 
  La  pubblicazione  dell'elenco   nell'albo   comunale   vale   come
notificazione personale. 
  Contro l'inclusione nell'elenco  degli  astenuti,  gli  interessati
possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine
di pubblicazione, al prefetto che  decide  con  proprio  decreto.  Il
provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.