Art. 90. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 84 e L. 20 gennaio 1946, n. 6, artt. 1 e 27) L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati, senza giustificato motivo, e' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" e' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo. L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve dame giustificazione al sindaco del comune e nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terz'ultimo comma dell'art. 53 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni. Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una localita' distante piu' di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza: a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio rivile o militare; c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere; d) di altri gravi motivi. 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.