(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 91)
                              Art. 91. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 83) 

 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare  il  bilancio
dello Stato le occorrente variazioni  in  dipendenza  della  presente
legge.