Art. 113. (Nomina del capo pilota e dei sottocapi) In ogni corporazione il capo del compartimento nomina, tenuto conto dei maggiori titoli, della competenza tecnica e della capacita' direttiva, il capo ed eventualmente, secondo il bisogno, uno o piu' sottocapi della corporazione tra i piloti effettivi che abbiano rispettivamente almeno cinque e due anni di anzianita'. Il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare, per esigenze del servizio, la deroga al requisito della anzianita'.