(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 114)
                              Art. 114. 
                   (Attribuzioni del capo pilota) 

 
  Il capo pilota regola il servizio di  pilotaggio  e  stabilisce  il
turno dei  piloti  secondo  le  istruzioni  dell'autorita'  marittima
mercantile. 
  Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche  tenendosi  in
esercizio. In caso di  necessita'  deve  partecipare  al  servizio  e
qualora  una   prestazione   di   pilotaggio   presenti   particolari
difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. 
  Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina  tra  i  piloti  e
redige annualmente le note informative su  ciascun  pilota.  Le  note
informative devono essere comunicate all'interessato, che  vi  appone
la firma, e devono essere  inviate  al  capo  del  compartimento  dal
comandante del porto con le proprie osservazioni. 
  Le note informative concernenti il capo  pilota  sono  redatte  dal
comandante del porto, con l'osservanza delle disposizioni di  cui  al
comma precedente. 
  Unitamente a due piloti  designati  ogni  anno  dall'assemblea  dei
piloti, il capo pilota curia l'amministrazione della corporazione.  I
piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. 
  Il  capo  pilota  e'  coadiuvato  dai  sottocapo  e   puo'   essere
sostituito, in caso di bisogno, da  questi  e,  in  mancanza,  da  un
pilota scelto dal comandante del porto.