Art. 117. (Infermita' del pilota) Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermita', il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto. In caso di persistenza, dell'infermita', il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermita' nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103. Se l'infermita' duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, e' dato ricorso alla commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneita' fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.