(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 117)
                              Art. 117. 
                       (Infermita' del pilota) 

 
  Qualora un pilota  si  assenti  dal  servizio  per  infermita',  il
comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del
medico di porto. 
  In caso di persistenza, dell'infermita', il  comandante  del  porto
provvede all'accertamento periodico dell'infermita' nel modo indicato
dal comma precedente e, qualora lo  ritenga  opportuno,  promuove  un
accertamento  da  parte  di  una  commissione  costituita   a   norma
dell'articolo 103. 
  Se l'infermita' duri oltre un  anno,  il  capo  del  compartimento,
previ ulteriori accertamenti a mezzo  della  commissione  di  cui  al
comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro. 
  Contro le risultanze dell'accertamento  sanitario,  a  seguito  del
quale il pilota viene cancellato dal registro, e' dato  ricorso  alla
commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneita'
fisica dei  marittimi  istituita  presso  l'amministrazione  centrale
della  marina  mercantile,  entro  trenta  giorni  da  quello   della
comunicazione scritta del risultato della visita. 
  Le  spese  per  gli  accertamenti  sanitari  sono  a  carico  della
corporazione.