(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 118)
                              Art. 118. 
                     (Licenziamento del pilota) 

 
  Il pilota che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'  o
non sia piu' idoneo, per minorate  condizioni  fisiche  o  psichiche,
accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103,  al
disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato dal registro dei
piloti dal capo del compartimento.