(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 119)
                              Art. 119. 
        (Rimborso della quota e restituzione della cauzione) 

 
  Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha
diritto alla restituzione della somma  versata  per  cauzione  ed  al
rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua  quota
di proprieta' sui beni destinati al servizio della corporazione. 
  Il  valore  della  quota,  al  momento  della   cancellazione,   e'
accertato, in caso di disaccordo, mediante  perizia  da  eseguirsi  a
spese della corporazione.