(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 120)
                              Art. 120. 
                     (Ripartizione dei compensi) 

 
  L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, tranne quello di cui
all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i  piloti  secondo  la
quota di partecipazione fissata per ciascuno  di  essi  nell'articolo
seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi
causa diversa dalla licenza per ferie. 
  Prima di procedere alla ripartizione, si  detraggono  dai  compensi
previsti dal comma precedente le spese che  comunque  sono  a  carico
della corporazione. 
  Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in  tutto  o  in
parte ai piloti, la corporazione nella ripartizione dei proventi puo'
stabilire, previa approvazione del ministero della marina mercantile,
una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei  mezzi
stessi. 
  La contabilita' e la ripartizione dei proventi  della  corporazione
sono soggette alla vigilanza del comandante del porto.