(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 121)
                              Art. 121. 
                   (Quote dei piloti in servizio) 

 
  Il  capo  e  i  sottocapi  della  corporazione   partecipano   alla
ripartizione   dei   proventi   in   ragione    rispettivamente    di
centoventicinque quote e di centododici  quote  e  mezza;  gli  altri
piloti effettivi in ragione di cento quote; gli aspiranti in  ragione
di cinquanta quote. 
  I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo  comma
dell'articolo  116,  se  concorrono  con  i  piloti  effettivi   alla
ripartizione, percepiscono meta'  della  quota  spettante  a  questi;
altrimenti l'intera quota. 
  I piloti infermi dai oltre sei mesi  partecipano,  per  un  periodo
massimo di altri sei mesi, in ragione di sessanta quote o  di  trenta
quote a seconda che siano effettivi o aspiranti. 
  Quando i piloti  infermi  non  partecipano  alla  ripartizione  dei
proventi o quando comunque vi sia qualche pilota  che  non  partecipa
alla ripartizione a norma del primo comma  dell'articolo  precedente,
le  quote  dei  piloti  infermi  o  comunque  non  partecipanti  sono
ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.