Art. 121. (Quote dei piloti in servizio) Il capo e i sottocapi della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote; gli aspiranti in ragione di cinquanta quote. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'articolo 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota. I piloti infermi dai oltre sei mesi partecipano, per un periodo massimo di altri sei mesi, in ragione di sessanta quote o di trenta quote a seconda che siano effettivi o aspiranti. Quando i piloti infermi non partecipano alla ripartizione dei proventi o quando comunque vi sia qualche pilota che non partecipa alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le quote dei piloti infermi o comunque non partecipanti sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.