(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 122)
                              Art. 122. 
                (Quote spettanti ai piloti esonerati) 

 
  Il pilota esonerato per limiti di  eta'  o  per  motivi  di  salute
partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per  ogni
anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio,  con  un
massimo, in ogni caso, di  cinquanta  quote.  Il  periodo  successivo
all'ultimo anno completo viene computato come un altro  anno,  quando
sia iniziato  il  secondo  semestre,  in  ogni  caso  di  invalidita'
assoluta e permanente, verificatasi per causa di servizio, il  pilota
partecipa in ragione di cinquanta quote.