(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 124)
                              Art. 124. 
            (Assegni a carico dei marittimi autorizzati) 

 
  Qualora, venga soppressa una corporazione  di  piloti  sulla  quale
gravino assegni a favore di Piloti esonerati,  delle  loro  vedove  e
figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma  dell'articolo
96 del codice, sono tenuti, sotto la  vigilanza  del  comandante  del
porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base  dei  compensi
di pilotaggio riscossi.