Art. 124. (Assegni a carico dei marittimi autorizzati) Qualora, venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di Piloti esonerati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.